Statuto

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

MARIA SS. ADDOLORATA

Via Cavour 131, Riposto (CT)

 

 

Art. 1

Nuova Denominazione

 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

“Maria SS. Addolorata”, Via Cavour 131, Riposto (CT)

 

 

Art. 2

Origini e scopo

 

L’opera pia trae origine dalla donazione del 28 dicembre 1813 a rogito del Notaio Giuseppe Maria Pappalardo di Riposto, fatta dal Sacerdote don Carmelo Grassi di Mascali.

Eretta a istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con D.P n°478 del 14 luglio 1988 è un’IPAB socio-assistenziale socio-sanitaria avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Riposto. Ritenendo utile rimodulare lo statuto vigente alle nuove norme dettate dalla Legge 328/00, ai nuovi bisogni sociali, in coerenza con i più recenti indirizzi di sussidiarietà e di responsabilità del Welfare avviato in Sicilia e in rapporto diretto ai bisogni sociali espressi dal nostro territorio di riferimento, con il presente Statuto si provvede alla modifica dello statuto vigente e all’assunzione della nuova denominazione dell’Opera pia in “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA SS. ADDOLORATA”.

L’Ente ha come scopo l’organizzazione e la gestione di servizi, attività ed interventi assistenziali, socio-sanitarie ed educativi, in favore di soggetti a cui fa riferimento la legislazione regionale e nazionale concernente la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sopra detti.

Ai fini dell’attivazione dei predetti scopi, l’Ente può convenzionarsi e collaborare con altri enti, sia pubblici che privati, organizzazioni di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari, altre organizzazioni non lucrative di utilità e promozione sociale, facendo ricorso anche alla sottoscrizione di protocolli d’intesa ed accordi di programma o di partenariato non escludendo la possibilità di assumere la gestione di strutture o centri sociali appartenenti a organismi pubblici e privati.

L’Ente direttamente e/o indirettamente può esplicare attività di istruzione scolastica in conformità alle norme vigenti.

Altresì potrà attivare corsi professionali in conformità alle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Per disciplinare organicamente l’attuazione ed il funzionamento dei singoli servizi, si procederà all’adozione di appositi regolamenti.

Rimane, in ogni caso, assolutamente escluso ogni perseguimento di finalità lucrative.

 

 

Art. 3

La Congregazione Religiosa

 

L’Ente si avvale fin dalle sue remote origini della presenza di una Congregazione Religiosa femminile (Congregazione Suore dell’Apostolato Cattolico (Pallottine), che potrà continuare a dimorare ed esplicare le funzioni proprie della Congregazione nei locali dell’Ente non destinati alle attività socio-assistenziali, offrendo inoltre collaborazione ed esperienza nella gestione e nell’erogazione dei servizi, attraverso protocolli d’intesa, accordi di programma, di partenariato o convenzionali.

 

 

Art. 4

Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso degli immobili e mobili già dotati dall’IPAB e oggi ad essa appartenenti, nonché dai beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività a seguito di atti di liberalità. Avuto riguardo agli interessi ed alle finalità dell’Ente, si sottolinea che le strutture devono essere utilizzate in via prioritaria allo sviluppo di servizi ed interventi socio-assistenziali in favore delle diverse categorie di utenti, le cui tipologie saranno compresi fra quelle fissate dalla normativa vigente, avendo cura riguardo dei diversi standards strutturali stabiliti.

 

 

Art. 5

Entrate

 

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Ente può corrispondere dei corrispettivi provenienti dalle erogazioni dei servizi e dai fitti dei locali non destinati alle attività socio-assistenziali e di ogni altra liberalità erogata da Benefattori.

 

 

Art. 6

Organi di Governo

 

Gli organi di governo sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di controllo dell’Ente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente ed attua l’indirizzo politico-amministrativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti verifica l’attività gestionale dell’Ente ed esercita le funzioni di controllo e di vigilanza previste dalla Legge.

I predetti organi restano in carica per cinque anni.

 

 

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Provvede in particolare, alla definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, nonché alla individuazione ed alla assegnazione al Segretario Direttore delle risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie da destinarsi al rafforzamento delle finalità da perseguire.

Spetta al Consiglio di amministrazione, altresì l’approvazione dei bilanci annuali, le verifiche dell’azione amministrativa gestionale e dei relativi risultati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché l’approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

 

 

Art. 8

Composizione del Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti nominati come segue:

o   Un componente designato dall’Assessore per la Famiglia, alle Politiche Sociali, alla Solidarietà ed alle Autonomie Locali;

o   Un componente designato dalla Prefettura di Catania;

o   Un componente designato dal Presidente della Provincia Regionale di Catania;

o   Un componente designato dal Sindaco di Riposto;

o   Un componente designato dalla Congregazione Religiosa presente presso l’Ente.

Essi eleggeranno, a scrutinio segreto, con separate votazioni, il presidente ed il vicepresidente che lo sostituirà in caso di assenza od impedimento.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadranno dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio e può essere promossa dall’Assessore Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali.

Qualora un Amministratore cessi, per qualunque causa, dalla sua carica, dovrà essere surrogato previa designazione dell’Ente che ne ha diritto. Il surrogante resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che, nel caso in cui non fosse presente nessuna congregazione, il membro sarà designato dalla Curia Vescovile di Acireale.

 

 

Art. 9

Il Presidente

 

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di nomina e revoca di avvocati e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti; esegue le deliberazioni consiliari e adotta in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio salvo ratifica alla successiva seduta di Consiglio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni e tiene rapporti con i terzi.

Verifica di concerto con il segretario-direttore la corretta gestione amministrativa dell’Ente.

Esercita inoltre, tutte le attribuzioni che gli sono delegate a norma di legge e che, comunque interessino l’Ente.

In caso di assenza, o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

 

 

Art. 10

Revisori dei Conti

 

Il Consiglio di Amministrazione, provvedrà a nominare un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, che eserciterà le funzioni di controllo espressamente previste dalla legge e dal presente Statuto.

Valgono per esso, le incompatibilità dall’art. 2399, comma 1 del Codice Civile. È incompatibile con l’incarico di Revisore, qualsiasi altra carica ricoperta presso l’Ente, o essere stato componente del consiglio nel biennio precedente.

Qualora le entrate ordinarie dell’Ente siano superiori a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) il Collegio sarà composto da n°3 revisori, di cui uno nominato dalla Regione.

 

 

Art.11

Il Segretario-Direttore

 

La gestione dell’Ente, e la relativa attività amministrativa sancita da un apposito regolamento, spettano al Segretario-direttore, a cui sono attribuiti i compiti per l’adozione di atti o provvedimenti di gestione che impegnano l’ente verso l’esterno, e che, non espressamente rientrano tra le competenze previste dagli Organi di Governo.

Il Segretario direttore assiste gli Organi di Governo, esso redige i verbali e se richiesto esprime parere di legittimità, non partecipa alle deliberazioni che riguardano direttamente, o che lo trovano in condizione di incompatibilità per Statuto o per legge e, in tal caso le funzioni di segretario, vengono svolte dal consigliere più giovane di età fra i presenti.

 

 

Art. 12

Organico

 

L’Organizzazione e la dislocazione degli Uffici e dei servizi dell’Ente, nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinate dagli organi di governo e dal Segretario Direttore, nell’ambito delle rispettive competenze, avendo riguardo agli effettivi fabbisogni dell’Ente e curando l’attuale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento del personale.

 

 

Art. 13

Incarichi Esterni

 

Per le specifiche esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti in possesso di comprovata competenza, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e corrispettivo della professionalità.

 

 

Art. 14

Responsabilità

 

Tanto per gli amministratori, quanto per tutti gli operatori dell’Ente, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 15

Tesoreria

 

Il servizio di Tesoreria sarà affidato ad un Istituto di credito designato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare gara, da espletare nelle forme di legge; la relativa gestione avverrà in conformità alle norme contenute nel regolamento interno di amministrazione e alle disposizioni legislative in materia.

                       

 

Art. 16

Norme finali

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti ed ai regolamenti di organizzazione dei servizi e degli uffici, della relativa Pianta Organica del personale, che saranno emessi successivamente all’approvazione dello Statuto da parte dell’Organo Tutorio e, in particolare, con riferimento alla separazione dei poteri dell’Organo politico con quelli gestionali. Il presente Statuto e le sue relative applicazioni entrerà in vigore solamente dopo l’approvazione dell’Organo Tutorio.

 

 

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